Art. 1.

      1. È istituito il Parco nazionale terrestre e marino del golfo Paradiso e del golfo del Tigullio, di seguito denominato «Parco nazionale».
      2. È istituito l'Ente parco nazionale del golfo Paradiso e del golfo del Tigullio, di seguito denominato «Ente parco», che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      3. All'Ente parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Conseguentemente, alla tabella, parte IV, allegata alla medesima legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «Ente parco nazionale del golfo Paradiso e del golfo del Tigullio».
      4. La delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco nazionale sono definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la regione Liguria e gli enti locali interessati. Nel territorio del Parco nazionale sono comunque compresi anche gli affioramenti rocciosi antistanti la costa interessata dal Parco nazionale medesimo, entro una fascia di cinquecento metri dalla costa stessa, nonché la fascia di cinquanta metri di acque marine antistante la costa.
      5. La pianta organica dell'Ente parco è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      6. Il consiglio direttivo dell'Ente parco formula, entro sei mesi dalla data della sua costituzione, la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione.

 

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